Moto: viaggiare assicurati

Obbligatorio per legge sottoscrivere una copertura assicurativa di responsabilità civile. Facoltative, ma utili, le garanzie accessorie aggiunte in polizza

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Complice la bella stagione ed il clima tiepido, torna il desiderio di viaggiare ogni giorno sulle due ruote.

La passione per la moto che, in realtà, non si è sopita durante i rigori dell'inverno, accomuna oltre 6,5 milioni di italiani che circolano sulle strade, numeri che sono cresciuti soprattutto negli ultimi anni.

E' importante non dimenticare che i motociclisti, al pari dei possessori di un'auto, sono obbligati a viaggiare sul territorio italiano con regolare copertura assicurativa di responsabilità civile.

Polizza Rc moto: obbligatoria di legge

“La Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile (RC) Moto è un contratto assicurativo per i veicoli a motore che circolano all’interno del territorio italiano, reso obbligatorio dalla Legge n. 990 del 1969, che venne poi inclusa nel “Codice delle Assicurazioni” nel rispetto del Decreto legislativo n. 209 del 2005.” Come ci spiega il broker MioAssicuratore.it

La sottoscrizione di una polizza Rc moto è un dovere imposto dalla legge  n. 990 del 1969, parte integrante del  “Codice delle Assicurazioni” in seguito a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 209 del 2005.

Una norma che molti disattendono come sottolineano i dati resi noti dall'ACI.

Numeri alla mano sarebbero oltre 500mila le moto che circolano prive di una copertura assicurativa.

Parliamo di una percentuale salita all'8%, praticamente simile a quella che caratterizza il settore automobilistico, e crea le stesse difficoltà, prima fra tutte l'aumento delle quote per chi la polizza la paga rigorosamente.

La sottoscrizione di una polizza Rc moto consente all'assicurato di avere una copertura in caso di danni civili.

L'ammontare della copertura è direttamente proporzionale al massimale stabilito all'atto della sottoscrizione della polizza moto.

E' quindi implicito che, nel caso di danni superiori al massimale stabilito, l'eccedenza dovrà essere pagata di tasca propria dall'assicurato.

Il pagamento dei danni è interamente a carico del possessore della moto nel caso in cui la moto non risulti coperta da regolare assicurazione. A carico del proprietario, nel caso manchi la copertura assicurativa, naturalmente risulta anche la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta alla mancata sottoscrizione della polizza.

Il peso della sanzione può arrivare anche a un totale di 3mila euro con apice il sequestro del veicolo stesso.

 

Polizza moto: le garanzie accessorie

A copertura della circolazione stradale, ma non obbligatorie, completano la categoria delle polizze assicurative a salvaguardia delle due ruote i contratti che inseriscono tutta una serie di garanzie accessorie.

Nel dettaglio parliamo di protezioni per:

-    incendio, furto e rapina

-    kasko

-    cristalli

-    infortuni al conducente

-    assistenza stradale

-    assistenza legale

-    rimborso danni a terzi

-    rimborso terzi e perdite pecuniarie, una tutela specifica per i dai danni economici causati dal sinistro.

 

Quale canale scegliere per sottoscrivere la polizza moto

La sottoscrizione di una polizza può essere effettuata attraverso vari canali, dall'acquisizione del contratto grazie ad una compagnia assicurativa tradizionale, una bancassicurazionebroker assicurativi o mediatori, promotori finanziari per assicurazioni, siti o comparatori on line.

Per scovare la proposta più conveniente, ma soprattutto in linea con le esigenze del sottoscrittore, è bene confrontare le opzioni offerte dalle diverse realtà.

Nel formulare la richiesta di un preventivo on line è importante fare attenzione all'inserimento dei dati anagrafici, dei dati della moto e della storia assicurativa.

Un secondo consiglio è quello di avere a portata di mano documenti specifici fra cui patente, libretto di circolazione e attestato di rischio.

Può risultare importante non optare per la guida esclusiva da inserire in polizza, per consentire la guida anche ad altre persone al di là del proprietario della moto, sottoscrittore della polizza.

Nella guida ai consigli è bene considerare anche la classe di merito.

Risulta importante aggiungere la rinuncia alla rivalsa ed accertarsi di poter fruire del decreto Bersani, per poter beneficiare di una classe di merito di livello inferiore a quella che di norma verrebbe assegnata.

 

Normativa e assicurazioni

Emanata in prima battuta come decreto, poi trasformata in legge, la l. N° 40/2007, meglio conosciuta come legge Bersani, consente ai famigliari conviventi, in forma stabile, di usufruire di una classe di merito più vantaggiosa, da trasferirsi fra congiunti.

La legge Bersani vale soltanto per i nuovi contratti, per chi acquista una moto, nuova o usata non fa differenza.

L'aspetto interessante è che il nuovo proprietario o neo-patentato può ottenere in eredità, da un membro dello stesso nucleo famigliare, una classe di merito più bassa rispetto a quella  universale, che verrebbe assegnata di legge a chi sottoscrive per la prima volta un'assicurazione.

La norma vale a patto che il passaggio della classe di merito avvenga per mezzi della stessa tipologia ovvero da moto a moto, da auto a auto ecc. ecc. e non fra auto e moto o viceversa.

In fatto di norme è bene avere nozione dell'esistenza del cosiddetto “Codice delle assicurazioni private”, che elenca nel dettaglio tutto ciò che è consentito e vietato alle compagnie assicurative.

Il Testo base del Codice è stato aggiornato in occasione della pubblicazione del Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74, in esecuzione della direttiva 2009/138/CE.

Il decreto è entrato  in vigore il 30 giugno del 2015, mentre le norme sono efficaci da gennaio del 2016.

A disciplinare aspetti quali il risarcimento del danno, le truffe assicurative, la tutela dei consumatori, l'installazione della scatola nera, l'intermediazione è la Legge n. 27/2012.

Importante anche la Legge n. 135/2012, relativa all'istituzione dell’IVASS, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni” che ha conglobato in se le funzioni dell’ISVAP,  che in precedenza controllava l'operato delle compagnie assicurative.